Cassa Integrazione Straordinaria in Deroga (CIGD) - AGGIORNAMENTO

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RILANCIO


Con il Decreto Rilancio (art. 70, DL n.34/2020 in GU n.128/2020) è disposta un’estensione di 9 settimane di CIGD alle aziende che hanno già terminato le 13 settimane concesse a seguito del recepimento del Decreto CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni). La CIGD con causale “Emergenza Covid 19” può arrivare a coprire fino a 22 settimane nel periodo 23 febbraio - 31 ottobre 2020.


In relazione all’emergenza covid-19, la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è estesa a tutti i settori produttivi (e alle imprese anche con meno di 6 dipendenti), che non possono avere accesso ad altri ammortizzatori sociali, inclusi i datori di lavoro agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con unità produttive nei comuni del Veneto. La CIGD non è prevista per i lavoratori domestici.

La CIGD è regolata da nuovo accordo regionale siglato in Veneto il 25 maggio 2020 (Accordo Quadro per la Cassa integrazione in deroga nel Veneto - anno 2020 | DL n. 18/2020 convertito con modifiche nella Legge n.27/2020, modificato dal DL n. 34/2020).

La CIGD in conseguenza dell’emergenza covid-19 decorre dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 ed è destinata ai lavoratori delle suddette aziende:

  • in forza al 23 febbraio 2020 o assunti/rinnovati e in forza al 25 marzo 2020
  • deroga al requisito di anzianità lavorativa di 90 giorni
  • applicabile solo se terminati gli strumenti ordinari di flessibilità (congedo ordinario e ferie 2019)
  • può essere riconosciuta retroattivamente nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020 per una durata massima di 13 settimane, più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite quelle già concesse – NEW


La concessione del trattamento avviene con la sola modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS.

Procedura di consultazione sindacale obbligatoria, anche in via telematica, per tutte le imprese sopra i 5 dipendenti; l’accordo non è richiesto solo per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

IMPORTANTE
Il congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria dal lavoro) prevale sugli istituti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISD, FIS e FSBA).

Se durante la sospensione dal lavoro (integrazione salariale a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e non è tenuto a dare comunicazione della malattia al datore di lavoro.

In caso d’infortunio, o di malattia professionale o di ricaduta collegata all’infortunio, i trattamenti di integrazione salariale vengono sospesi e sostituiti dall’indennità temporanea giornaliera che viene erogata dall’Inail.


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091; ricordati di comunicare in che settore lavori e qual è il tuo CCNL di riferimento, per poter essere indirizzato al funzionario della tua categoria

Ultimo aggiornamento: 16/06/2020 h 15:55

 

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