Cassa integrazione ordinaria (CIGO) - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori e Ristori bis

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI E RISTORI BIS

Con il Decreto Ristori (art.12, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) è disposta un’ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali con causale “Emergenza Covid 19”, in aggiunta a quanto previsto dai Decreti CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni), Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni) e Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni). Nel periodo 23 febbraio - 31 gennaio 2021 la copertura complessiva della CIGO connessa all’emergenza può arrivare fino a 42 settimane.


La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) riguarda le aziende del settore industriale e dell'edilizia. La CIGO con casuale “Emergenza Covid 19” decorre dal 23 febbraio al 31 gennaio 2021 ed è destinata ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri, esclusi i dirigenti):

  • in forza al 23 febbraio 2020 o assunti/rinnovati e in forza al 25 marzo 2020 (Decreti CuraItalia e Rilancio)
  • in forza al 13 luglio 2020 (Decreto Agosto) o assunti/rinnovati e in forza al 9 novembre 2020 (Decreto Ristori)
  • in deroga al requisito di anzianità lavorativa di 90 giorni
  • in deroga ai limiti temporali del biennio mobile:
    • nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020, durata massima di 9 settimane, più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le 9 settimane concesse (Decreti CuraItalia e Rilancio)
    • nel periodo dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, durata massima di 9 settimane, più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le 9 settimane concesse (Decreto Agosto)
    • nel periodo dal 16 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021, durata massima di 6 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le settimane concesse in precedenza (Decreto Ristori) - NEW

Resta uguale l’importo del trattamento ai lavoratori, ovvero l'80% della retribuzione ordinaria, entro un massimo mensile.


NOTA

I periodi di CIGO precedentemente autorizzati
ai sensi dei Decreti CuraItalia, Rilancio e Agosto e collocati dopo il 15 novembre 2020, anche parzialmente, sono imputati alle settimane del Decreto Ristori (con una riduzione delle settimane complessivamente fruibili). Infine, mentre i primi pacchetti di CIGO sono stati concessi senza condizioni, per le ultime 9+6 settimane alle aziende che non hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% o che non abbiano avviato l'attività dopo il 01/01/2019 è richiesto un contributo addizionale mensile variabile tra il 9 e il 18%, a seconda dell’impatto dell’emergenza. La riduzione va autocertificata in fase di domanda ed è sottoposta a relativi controlli da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.


IMPORTANTE
Spetta alle aziende fare richiesta telematica di CIGO all’INPS. Per i pacchetti disposti dai Decreti Agosto e Ristori la domanda, pena la decadenza, va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (non più entro il 4° mese come per i Decreti CuraItalia e Rilancio), fatta eccezione per il primo periodo di applicazione, con il termine fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ovvero al 30 novembre 2020. L’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta.


È sospesa la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per questo specifico periodo.

Le aziende che al 23 febbraio avevano già in corso una CIGS possono richiedere la CIGO con causale “Emergenza Covid 19”. La concessione della CIGO è subordinata alla sospensione della CIGS in corso e può riguardare gli stessi lavoratori beneficiari, a totale copertura dell’orario di lavoro.


IMPORTANTE
Il congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria dal lavoro) prevale sugli istituti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISD, FIS e FSBA).

Se durante la sospensione dal lavoro (integrazione salariale a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e non è tenuto a dare comunicazione della malattia al datore di lavoro.

In caso d’infortunio, o di malattia professionale o di ricaduta collegata all’infortunio, i trattamenti di integrazione salariale vengono sospesi e sostituiti dall’indennità temporanea giornaliera che viene erogata dall’Inail.


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091; ricordati di comunicare in che settore lavori e qual è il tuo CCNL di riferimento, per poter essere indirizzato al funzionario della tua categoria

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020 h 18:00

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