Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA) - AGGIORNAMENTO Decreto Agosto

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO AGOSTO

Con il Decreto Agosto (art.1, DL n.104/2020 in GU n.203 del 14 agosto 2020) è disposta un’ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali per covid-19, in aggiunta a quanto previsto dai Decreti CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni) e Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni). Nel periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020 la CISOA con causale “Emergenza Covid 19” può arrivare a coprire fino a 140 giornate complessive.

La Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) con causale “Emergenza Covid 19” decorre dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e si applica agli operai, impiegati e quadri a tempo determinato e indeterminato e agli apprendisti (art. 2 del D.lgs n. 148/2015):

  • in deroga al requisito di almeno 181 giornate lavorative svolte nella stessa azienda
  • in deroga al requisito di anzianità lavorativa di 90 giorni
  • in deroga al monte massimo di 90 giorni erogabili in un anno
    • nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020, 90 giorni erogabili (Decreti CuraItalia e Rilancio)
    • nel periodo dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, 50 giorni erogabili (Decreto Agosto) – NEW
  • i giorni di CISOA con causale covid-19 concorrono al raggiungimento delle 181 giornate lavorative svolte all’interno della stessa azienda

Resta uguale l’importo del trattamento ai lavoratori, ovvero l'80% della retribuzione ordinaria, entro un massimo mensile.


NOTA

I periodi di CISOA precedentemente autorizzati ai sensi dei Decreti CuraItalia e Rilancio e collocati dopo il 12 luglio 2020, anche parzialmente, sono imputati ai 50 giorni autorizzabili ai sensi del Decreto Agosto (con una riduzione delle giornate complessivamente fruibili).

Spetta alle aziende fare richiesta telematica di CISOA all’INPS. Per le giornate disposte dal Decreto Agosto la domanda, pena la decadenza, va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa (non più entro il 4° mese come per i Decreti CuraItalia e Rilancio), fatta eccezione per il primo periodo di applicazione, con il termine fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ovvero al 30 settembre 2020. L’informativa sindacale, la consultazione e l’esame congiunto possono essere svolti in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della richiesta. È sospesa la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per questo specifico periodo.

 


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091 per parlare con la FLAI CGIL Treviso

Ultimo aggiornamento: 31/08/2020 h 16:40

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