Fondo di Integrazione Salariale (FIS) - AGGIORNAMENTO Decreto Ristori e Ristori bis

CONTENUTO AGGIORNATO AL DECRETO RISTORI E RISTORI BIS

Con il Decreto Ristori (art.12, DL n.137/2020 in GU n.269 del 28 ottobre 2020) è disposta un’ulteriore estensione degli ammortizzatori sociali con causale “Emergenza Covid 19”, in aggiunta a quanto previsto dai Decreti CuraItalia (DL n.18/2020 convertito in Legge n.27/2020 con modificazioni), Rilancio (DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020 con modificazioni) e Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni). Nel periodo 23 febbraio - 31 gennaio 2021 la copertura complessiva dell’Assegno ordinario FIS connesso all’emergenza può arrivare fino a 42 settimane.


Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) si applica ai datori di lavoro, anche non organizzati in impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, non rientrano nelle aree di applicazione della CIGO e della CIGS e appartengono a settori non coperti da un Fondo di solidarietà bilaterale alternativi.

L’Assegno Ordinario con causale “Emergenza Covid 19” a carico del Fondo Integrazione Salariale (FIS) decorre dal 23 febbraio al 31 gennaio 2021 ed è destinato ai lavoratori delle suddette aziende/imprese:

  • in forza al 23 febbraio 2020 o assunti/rinnovati e in forza al 25 marzo 2020 (Decreti CuraItalia e Rilancio)
  • in forza al 13 luglio 2020 (Decreto Agosto) o assunti/rinnovati e in forza al 9 novembre 2020 (Decreto Ristori)
  • in deroga al requisito di anzianità lavorativa di 90 giorni
  • in deroga ai limiti temporali del biennio mobile:
    • nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al 31 ottobre 2020, durata massima di 9 settimane, più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le 9 settimane concesse (Decreti CuraItalia e Rilancio)
    • nel periodo dal 13 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, durata massima di 9 settimane più ulteriori 9 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le 9 settimane concesse (Decreto Agosto)
    • nel periodo dal 16 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021, durata massima di 6 settimane SOLO qualora nel medesimo periodo siano già state interamente fruite le settimane concesse in precedenza (Decreto Ristori) - NEW


NOTA

I periodi precedentemente autorizzati ai sensi dei Decreti CuraItalia, Rilancio e Agosto e collocati dopo il 15 novembre 2020, anche parzialmente, sono imputati alle settimane del Decreto Ristori (con una riduzione delle settimane complessivamente fruibili). Infine, mentre i primi pacchetti sono stati concessi senza condizioni, per le ultime 9+6 settimane alle aziende che non hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20% è richiesto un contributo addizionale mensile variabile tra il 9 e il 18%, a seconda dell’impatto dell’emergenza. La riduzione va autocertificata in fase di domanda ed è sottoposta a relativi controlli da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

È sospesa la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per questo specifico periodo. Su esplicita richiesta del datore di lavoro, l’assegno può essere concesso con la modalità del “pagamento diretto da parte dell’INPS”.

Spetta al datore di lavoro fare richiesta telematica dell’assegno all’INPS. Per i pacchetti disposti dai Decreti Agosto e Ristori la domanda, pena la decadenza, va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (non più entro il 4° mese come per i Decreti CuraItalia e Rilancio), fatta eccezione per il primo periodo di applicazione, con il termine fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, ovvero al 30 novembre 2020.

Le imprese che al 23 febbraio beneficiavano per i lavoratori di Assegni di Solidarietà possono richiedere l’assegno ordinario al FIS con causale “Emergenza Covid 19”, eccezionalmente anche per quelle che occupano da 6 a 15 dipendenti. La concessione è subordinata alla sospensione degli assegni di solidarietà in corso e può riguardare gli stessi lavoratori beneficiari, a totale copertura dell’orario di lavoro.

IMPORTANTE
Il congedo di maternità e di paternità (astensione obbligatoria dal lavoro) prevale sugli istituti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISD, FIS e FSBA).

Se durante la sospensione dal lavoro (integrazione salariale a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e non è tenuto a dare comunicazione della malattia al datore di lavoro.

In caso d’infortunio, o di malattia professionale o di ricaduta collegata all’infortunio, i trattamenti di integrazione salariale vengono sospesi e sostituiti dall’indennità temporanea giornaliera che viene erogata dall’Inail.


Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091; ricordati di comunicare in che settore lavori e qual è il tuo CCNL di riferimento, per poter essere indirizzato al funzionario della tua categoria

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020 h 18:05

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