Quarantena fiduciaria

IN VIGORE DAL 15 AGOSTO 2020
Conversione in Legge del Decreto Agosto (DL n.104/2020 convertito in Legge n.126/2020 con modificazioni)


La quarantena fiduciaria deve essere disposta unicamente da parte dell'Autorità Sanitaria competente, ovvero dall'Azienda ULSS. I periodi di assenza dal lavoro per quarantena fiduciaria sono considerati come malattia. Il medico curante deve quindi rilasciare il certificato medico con gli estremi del provvedimento dell’autorità competente che ha disposto l’obbligo di quarantena. I periodi di assenza per quarantena preventiva non sono computabili ai fini del comporto.

La quarantena fiduciaria riguarda:

  • chi è entrato a stretto contatto con un positivo al covid-19, ovvero chi convive o ha avuto un contatto diretto con una persona positiva al covid-19 entro le 48 ore precedenti l’insorgenza dei primi sintomi del positivo o, se il positivo è asintomatico, entro le 48 ore precedenti la data del tampone
  • chi rientra dai territori considerati ad alto rischio, per i quali l’autorità competente ha disposto l’obbligo di quarantena

Per tutte le informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di quarantena, isolamento e individuazione dei contatti stretti si raccomanda di consultare unicamente canali ufficiali, in particolare la pagina dedicata sul sito del MINISTERO DELLA SALUTE: FAQ - Covid-19, domande e risposte e quella sul sito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana - Emergenza coronavirus.

In caso di sintomi e/o positività al tampone, si invita a consultare la pagina specifica "Contagio da covid-19".



Se hai dei dubbi o hai bisogno di maggiori informazioni, contatta il numero unico CGIL Treviso 0422 4091; r
icordati di comunicare in che settore lavori e qual è il tuo CCNL di riferimento, per poter essere indirizzato al funzionario della tua categoria.


Ultimo aggiornamento: 20/11/2020 h 10:20

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