Ufficiali le nuove soglie ISEE e i nuovi importi per l'Assegno Unico nel 2026
La prassi non cambia: chi è già beneficiario di AUU non deve presentare nuova domanda, necessaria invece in tutti gli altri casi. Per ricevere l'importo corretto e per tutte le mensilità spettanti è sempre necessario richiedere l'ISEE entro il 30/06/2026. Dalla mensilità di marzo 2026 l'importo sarà calcolato in base al nuovo "ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione"
Ultimo aggiornamento, 31/01/2026 h 12:50
CONTATTI
Per rinnovare l'ISEE e/o presentare nuova domanda, scricare la lista documenti necessari (
ISEE E PRESTAZIONI SOCIALI) e prendere appuntamento al CAAF CGIL:
Per inoltrare la comunicazione di variazioni su domande già accolte e in corso di validità, fissare un appuntamento al Patronato INCA:
DOMANDE GIÀ ACCOLTE
Dal 1° marzo 2026 è erogato in automatico dall'INPS ai nuclei che hanno presentato domanda, accolta e in corso di validità, nel periodo gennaio 2025-febbraio 2026.
É obbligatorio:
- Richiedere la DSU e rinnovare l’attestazione ISEE per poter beneficiare dell’importo effettivamente spettante (diversamente verrà erogato l'importo minimo); presentando l'ISEE entro il 30 giugno 2026, gli importi già eventualmente erogati tra marzo e giugno 2026 saranno adeguati con gli eventuali arretrati dovuti.
- Comunicare eventuali variazioni (nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli) per integrare la domanda già trasmessa
NUOVE DOMANDE
Deve presentare domanda di AUU, corredata da un ISEE in corso di validità per ricevere l'importo corretto (diversamente verrà erogato l'importo minimo):
- chi non ha mai richiesto l’Assegno Unico
- chi ha presentato domanda prima del 28/02/2026, ma la stessa risulta non più attiva, ovvero "Respinta", "Revocata", "Rinunciata" o "Decaduta"
Presentando domanda entro il 30 giugno 2026 l’AUU sarà riconosciuto dal mese di marzo, altrimenti dal mese successivo alla domanda.
IMPORTI E SOGLIE ISEE 2026
Per il 2026 gli importi dell'AUU e le soglie ISEE sono stati adeguati all'inflazione con una maggiorazione dell'1,4% (Circolare INPS n.7 del 30/01/2026). Importi e maggiorazioni aggiornati vengono corrisposti dal mese di febbraio, insieme al conguaglio dell'importo di gennaio. Il calcolo della soglia si effettua "neutralizzando" gli importi AUU percepiti dal nucleo. Dalla mensilità di marzo 2026 l'importo sarà calcolato in base al nuovo "ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione"(
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SOGLIE ISEE
Per beneficiare dell'AUU in misura piena l'ISEE deve essere pari o inferiore a 17.468,51 €, con l'importo che si riduce via via fino al minimo in assenza di ISEE o per ISEE fino a 46.582,71 €. Il calcolo si effettua "neutralizzando" gli importi AUU percepiti dal nucleo.
IMPORTI
L’importo dell'AUU varia in base al valore dell’ISEE, ovvero si riduce al crescere del valore dell'ISEE:
- figli fino a 18 anni: da 58,30 a 203,80 €/mese/figlio, con possibili maggiorazioni
- figli dai 18 fino ai 21 anni: da 29,10 € a 99,10 €/mese/figlio, ma è necessario che il figlio sia impegnato in percorsi di studio, lavoro o formazione per poterne beneficiare
- figli con disabilità, senza limiti di età: da 58,30 a 203,80 €/mese/figlio, con possibili maggiorazioni
MAGGIORAZIONI
Sono previste varie maggiorazioni in base alla composizione del nucleo:
- figli di età inferiore a 1 anno: +50% sull'importo dell’assegno in pagamento fino al compimento dell'anno
- figli da 1 a 3 anni, in nuclei con almeno 3 figli e ISEE fino a 46.582,71 €: +50% sull'importo dell’assegno
- figli ulteriori al secondo (dal terzo): da 17,40 a 99,10 €/mese/figlio
- nuclei con almeno 4 figli: 150,00 €/mese (forfettaria)
- figli con disabilità fino ai 21 anni: 122,30 €/mese/figlio (non autosufficienza), 110,60 €/mese/figlio (disabilità grave), 99,10 €/mese/figlio (disabilità media)
- madre di età inferiore ai 21 anni: 23,30 €/mese
- per ciascun figlio minore, se entrambi i genitori lavorano: da 34,90 €/mese/figlio, fino ad azzerarsi. Dal 1° giugno 2023 la maggiorazione è riconosciuta anche nel caso di unico genitore lavoratore quando, alla data di presentazione della domanda, l'altro genitore risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento ("DL Lavoro" n.48 del 04/05/2023, art. 22).
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