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Pensioni 2021, tutte le novità della Legge di Bilancio

Informazioni Patronato Inca - 01/02/2021

La Legge di Bilancio 2021 porta alcune importanti novità sul fronte dei pensionamenti. Fermo a 67 anni di età e 20 anni di contributi il requisito per la pensione di vecchiaia, la manovra ha prorogato l’Opzione Donna e l’APe Sociale, due misure che possono rappresentare un’occasione per anticipare la pensione, e introdotto la Nona Salvaguardia a favore dei lavoratori esodati. Ultimo anno, invece, salvo ulteriori interventi in materia previdenziale, per Quota 100, misura sperimentale per il triennio 2019-2021.

Di seguito le principali informazioni:

Opzione donna

Misura prorogata anche per il 2021 e riservata alle lavoratrici donne che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2020 e sceglieranno il sistema contributivo. Si va in pensione con 35 anni di contributi (34 anni, 11 mesi e 6 giorni per le lavoratrici ex Inpdap, FS e Poste) e 58 anni d’età per le dipendenti e 59 anni per le autonome, con finestra mobile rispettivamente di 12 e 18 mesi. Per il perfezionamento del requisito contributivo sono esclusi i contributi di disoccupazione e malattia.

APE Sociale

Misura prorogata anche per il 2021 e riservata a lavoratori privi di una pensione diretta in Italia o all’estero, in particolari situazioni soggettive:

  • disoccupati e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale), o a seguito della scadenza di un contratto a tempo indeterminato, ma con almeno 18 mensilità nei 3 anni precedenti
  • occupati che assistono da almeno 6 mesi il coniuge, l’unito civilmente o un parente convivente di I grado con handicap grave o di II grado se senza familiari in grado di assisterlo
  • invalidi civili con invalidità almeno al 74%
  • dipendenti che hanno svolto una delle 15 attività ricomprese tra le mansioni gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7, oppure 7 negli ultimi dieci antecedenti la decorrenza della pensione

Si va in pensione a 63 anni d’età con 30 anni di contributi (36 anni per lavori gravosi o pesanti), maturati entrambi entro il 31 dicembre 2021. Per le donne il requisito contributivo è ridotto di 12 mesi per ogni figlio, con il limite massimo di 2 anni.

9^ Salvaguardia

La 9^ salvaguardia riguarda gli ultimi esodati, lavoratori di specifiche categorie (circa 6mila) rimasti senza alcun reddito dopo la Riforma Fornero del 2011. Grazie alla norma potranno andare in pensione con le vecchie regole coloro che perfezioneranno la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2022 (comprensiva di finestra mobile):

  • Pensione di Vecchiaia e Pensione Anticipata con Quote: finestra mobile di 12 mesi per i lavoratori dipendenti, 18 mesi per i lavoratori autonomi
  • Pensione Anticipata con 40 anni di contribuzione: finestra mobile di 15 mesi per i lavoratori dipendenti, 21 mesi per i lavoratori autonomi

Le domande vanno presentate entro il 2 marzo 2021. La 9^ salvaguardia riguarda i seguenti lavoratori:

  • Autorizzati a versamenti volontari
    • con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 06/12/2011, anche se dopo il 04/12/2011 hanno svolto una qualsiasi attività non riconducibile a rapporto da lavoro dipendente a tempo indeterminato
    • senza alcun contributo volontario accreditato o accreditabile al 06/12/2011, ma con almeno un contributo da attività lavorativa effettiva nel periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 30/11/2013 e, a tale data, assenza di attività da lavoro dipendente a tempo indeterminato
  • Cessati dal servizio
    • con rapporto di lavoro cessato entro il 30/06/2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31/12/2011 (anche in caso di attività diversa dal lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il 30/06/2012)
    • con rapporto di lavoro cessato dopo il 30/06/2012 ed entro il 31/12/2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo stipulati entro il 31/12/2011 (anche in caso di attività diversa dal lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo il 30/06/2012)
    • con rapporto di lavoro cessato per risoluzione unilaterale, anche per dimissioni, nel periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 31/12/2011 (anche in caso di attività diversa dal lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo la cessazione)
  • In congedo straordinario
    • risultanti nel 2011 in congedo per assistere figli con disabilità grave (art.42, co.5 del d.lgs n.151/2001 - congedo continuativo o frazionato, non superiore ai due anni)
  • A tempo determinato cessati
    • con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, cessato nel periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 31/12/2011 e non rioccupati a tempo indeterminato (esclusi lavoratori settore agricolo e lavoratori stagionali)

 

Si ricordano, infine, anche le opzioni per la pensione anticipata e quella con Quota 100:

Pensione anticipata

Misura standard per la quale è stato congelato l’adeguamento dell’aspettativa di vita dei requisiti fino al 31/12/2026. Si va in pensione a prescindere dall’età anagrafica con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne e 41 anni per i lavoratori precoci, ma con finestra mobile di 3 mesi.


Quota 100

Misura sperimentale per il triennio 2019-2021. Si va in pensione con 38 anni di contributi e 62 anni d’età, con finestra mobile di 3 mesi per i lavoratori dipendenti privati e autonomi, e di 6 mesi per quelli pubblici. I requisiti vanno maturati entro il 31 dicembre 2021. Attenzione, fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni) è preclusa la possibilità di continuare a lavorare, fatte salve le prestazioni occasionali entro un tetto massimo di 5mila euro l’anno.


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